Statuto Associazione NoiOpen

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata: Associazione NoiOpen con sede presso il domicilio del Presidente pro tempore che verrà indicato pubblicamente sulle risorse online dell'associazione.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

L'associazione persegue lo scopo di diffondere la cultura dei beni comuni digitali e le pratiche di condivisione dei saperi e della conoscenza attraverso:

A) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

B) la promozione culturale e sociale.

Al fine di perseguire il proprio scopo sociale l'Associazione opera, tra le altre, attraverso:

L’associazione rilascia software solo tramite licenze aperte approvate dalla Open Source Initiative (OSI) o dalla Free Software Foundation (FSF).

L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con enti pubblici (enti locali, amministrazioni, enti di ricerca, università, ecc.), anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

L’ammissione alla associazione e’ regolata da una domanda di ammissione, indirizzata al consiglio direttivo, in cui il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Il diniego dovrà essere comunicato ai soci con relativa motivazione. Domanda di ammissione e diniego vanno comunicati ai soci tramite il canale online della associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione prevede l'intrasmissibilità e la non rimborsabilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata solo su preventiva autorizzazione dettagliata. Nessuno puo' sostenere spese o incassare a nome dell'associazione, se non gli organi preventivamente autorizzati.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno, senza agire contro le finalità o le attività sociali.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, del tutto volontario e del tutto gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso, decesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

In caso di decesso il socio perde la qualifica di socio.

L'esclusione o radiazione è deliberata dall'Assemblea per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'associazione. Contro ogni provvedimento del consiglio direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso telematico all'ultimo recapito indicato dai soci (che assolve la forma scritta) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea straordinaria, in quanto compatibile, segue tutte le altre regole relative alla assemble ordinaria.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

La convocazione indica la sede fisica e/o lo strumento e l'indirizzo telematico della riunione. L'assemblea si può riunire in videoconferenza o su altri strumenti di comunicazione anche asincroni (distinguendo tra una fase nella quale si partecipa e, a conclusione di questa, una successiva in cui si vota; infine una terza in cui si verificano i partecipanti votanti (e quindi presenti) e le dichiarazioni di voto, redigendo verbale).

E' ammessa più di una delega per ciascun aderente ad un massimo di tre.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci ad enti senza scopo di lucro in prima convocazione. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con la partecipazione di un ottavo dei soci con diritto di voto e deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente in forma elettronica pubblicandolo sulle risorse informatiche dell'associazione. Per la sottoscrizione si intende sufficiente la pubblicazione del verbale con la correlata dichiarazione di sottoscrizione del presidente pro tempore dal proprio account.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 e massimo di 11 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti. Esso include il Presidente, il Vice-presidente ed il tesoriere.

L’assemblea può decidere, a maggioranza dei votanti, l’aumento a un numero dispari successivo di membri del Consiglio Direttivo senza necessità di modificare lo statuto qualora lo si ritenga opportuno.

Nella prima seduta dopo le elezioni nomina al proprio interno il Vice presidente ed il Tesoriere. Nomina quindi il segretario, scelto tra i soci. Il consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’associazione.

In caso di dimissioni di un consigliere, il consiglio direttivo coopeterà il primo tra i non eletti. In assenza, il consigliere non sarà sostituito: unico caso in cui verrà accettato un numero pari di consiglieri e il voto del Presidente vale due voti. Qualora, in mancanza di non eletti, il consiglio scendesse sotto il numero minimo di 3 consiglieri, incluso Presidente e Vice presidente, il Consiglio decade per intero e sarà cura del Presidente uscente indire nuove elezioni.

Il consiglio direttivo viene ordinariamente convocato a cura del presidente. Può inoltre essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno la metà meno uno dei consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno il 50% dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per un anno e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. tre mandati consecutivi.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente è l'unico soggetto ad avere la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 16 - (Contestazioni)

Il socio che agisce legalmente contro soci o terzi che hanno rapporti con l'associazione su attività associative senza preventivamente sottoporre la questione a delibera assembleare e attenderne la decisione sarà sospeso automaticamente fino alla valutazione della gravità della propria condotta. La sospensione non sospende gli obblighi che il socio mantiene verso l'associazione.

ART 17 - (Comunicazioni, convocazioni e votazioni)

Le comunicazioni informatiche e i voti digitali a distanza (chat, email comune, pec, whatsapp, forum, documenti firmati e qualsiasi altra, testuale, audio o vocale) assolvono la forma scritta per ogni finalità di legge. Gli indirizzi usati dai soci e dagli organi sono il recapito elettronico ufficiale. In caso di modifica del recapito sarà onere dell'interessato comunicarlo. Per il voto saranno ritenute valide, sufficienti e scritte le dichiarazioni di voto espresse da ciascuno con il proprio recapito/account sulla risorsa online dell'associazione, a condizione che il socio sia in regola con la quota sociale dell’anno in corso. La validità delle deleghe verrà considerata coerente con questa prassi.

ART. 18 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.